Il Consiglio dei Ministri ha approvato in data 7 agosto il Decreto Legge n.104, “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 agosto 2020, nel quale vengono rafforzate e prolungate alcune delle misure a sostegno di lavoratori ed imprese, ed introdotte alcune novità.

Rispetto all’ultimo Decreto, il testo definito del D.L. n.104 è stato ampliato a 115 articoli (da 103) e ha confermato molte delle misure discusse nelle ultime settimane per rilanciare l’economia italiana dopo la crisi dettata dall’emergenza Coronavirus, stanziando ulteriori 25 miliardi di euro a sostegno del Paese.

Tra i vari argomenti, il Decreto Agosto ha introdotto novità in tema di:

  • Imprese
  • Proroga cassa integrazione
  • Stop ai licenziamenti
  • Reddito di emergenza
  • Incentivi per assunzioni a tempo indeterminato
  • Proroga delle scadenze fiscali
  • Reddito di emergenza
  • Sostegno verso i settori più colpiti (spettacolo, sport, turismo, ristorazione)
  • Stop IMU
  • Bonus baby-sitter per medici e infermieri
  • Nuovi poteri Consob
  • Disposizioni in materia di coesione territoriale e di sostegno agli enti locali e regionali
  • Sanità
  • Formazione casalinghe 
  • Scuola, università e istruzione
  • Misure fiscali.

La versione integrale del Decreto è disponibile qui.

Analizziamo ora le principali novità in tema di lavoro, sostegno alle imprese, misure fiscali e cashback.

Lavoro

Il D.L. Agosto prevede un’ulteriore proroga della Cassa Integrazione in deroga introdotta a partire da Marzo 2020 per rispondere all’emergenza Coronavirus, che viene così estesa ad ulteriori 18 settimane (9+9) per il periodo che va dal 13 luglio al 31 dicembre 2020. Per usufruire delle 9 settimane aggiuntive, i datori di lavoro devono aver ottenuto l’autorizzazione per le 9 settimane precedenti. Inoltre, come per gli altri Decreti, anche questo prevede che il datore di lavoro che non abbia interamente usufruito della CIG prevista in precedenza debba prima farsi autorizzare l’uso delle settimane non fruite e solo dopo fare domanda per poter usufruire delle settimane aggiuntive.

Le prime nove settimane sono concesse a titolo non oneroso, mentre per le nove successive il Decreto prevede che i datori di lavoro che ne presentano domanda debbano versare “un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019”.

Tale contributo non è dovuto per quei datori di lavoro che abbiano subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% nel primo semestre 2020 rispetto all’anno precedente e per coloro che abbiano avviato l’attività di impresa dopo il 1° gennaio 2019.

Per tutti gli altri datori, gli oneri in questione ammontano:

  • Al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che abbiano subito una riduzione del fatturato inferiore al 20% nel primo semestre 2020 rispetto all’anno precedente;
  • Al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non abbiano subito alcuna riduzione del fatturato nel primo semestre 2020 rispetto all’anno precedente.

Oltre alle 18 settimane di cassa integrazione aggiuntive, nel Decreto Agosto sono previsti anche incentivi per le imprese che non richiedono l’estensione della Cassa Integrazione, sotto forma di benefici contributivi: le imprese che, pur avendo utilizzato la cassa integrazione nei mesi, scorsi non fanno ricorso alle nuove 18 settimane hanno diritto ad un esonero dal versamento dei contributi previdenziali pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite in maggio e giugno 2020, per un massimo di quattro mesi, utilizzabili fino al 31 dicembre 2020.

Novità anche in tema di licenziamenti: le imprese che utilizzano la Cassa Covid dal 13 luglio 2020 o che usufruiscono del beneficio contribuito di cui sopra non potranno effettuare licenziamenti per giustificato motivo obiettivo per le successive 18 settimane, ossia fino al 16 novembre; i licenziamenti saranno possibili solo al termine della Cassa integrazione COVID e/o alla fine del periodo di esonero previdenziale.

Ciò significa che il blocco dei licenziamenti è attivo unicamente per le aziende che possono ancora usufruire di altre settimane di Cassa Integrazione Covid; le aziende che avranno usufruito di tutte le 18 settimane potranno invece licenziare. In questo modo, i licenziamenti saranno possibili nel periodo che va dal 17 novembre al 31 dicembre. Restano sospese le procedure di licenziamento collettivo.

Con nuovo Decreto vengono introdotti anche incentivi in tema di assunzioni a tempo indeterminato: fino al 31 dicembre 2020 vengono escluse dal versamento dei contributi previdenziali, per un massimo di sei mesi dall’assunzione, le aziende che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato in presenza di un aumento dell’occupazione netta.

È inoltre possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi (fermo restando il periodo complessivo di 24 mesi) e per una sola volta i contratti di lavoro a tempo determinato anche in assenza di causale.

Tra le ultime misure in tema di lavoro, vengono introdotte nuove indennità per alcune categorie di lavoratori (stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello sport e dello spettacolo) e viene introdotto uno sgravio contributivo pari al 30% per le imprese con sede operativa nel Meridione d’Italia, misura che, nelle intenzioni del Governo, diventerà strutturale.

Sostegno alle imprese

l settori maggiormente colpiti dalla diffusione della pandemia dovuta al coronavirus sono stati quelli del turismo, della ristorazione e della cultura, ed è proprio per questi settori che il decreto-legge “Agosto” ha previsto uno stanziamento di ulteriori fondi:

  • gli esercizi di ristorazione che abbiano subito una perdita di fatturato da marzo a giugno 2020 di almeno il 25% rispetto allo stesso periodo del 2019, potranno ottenere un contributo a fondo perduto per l’acquisto di prodotti di filiere agricole, alimentari e vitivinicole da materia prima italiana. Il contributo minimo è di 2.500 euro;
  • ulteriori 400 milioni di euro sono stanziati per contributi a fondo perduto in favore degli esercenti dei centri storici che abbiano registrato a giugno 2020 un calo del 50% del fatturato rispetto allo stesso mese del 2019. Il contributo è pari al 20% – 15% – 10% (a seconda del fatturato complessivo, con lo stesso criterio del contributo a fondo perduto del Decreto Rilancio) della differenza tra i due fatturati Giugno 2020 – Giugno 2019. Il contributo minimo è di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi.

Altre misure a sostegno dei settori del turismo e della cultura prevedono il credito di imposta del 60% del canone di locazione o leasing o concessione e l’esonero dal pagamento della seconda rata dell’Imposta municipale unica (IMU) 2020 per alcune categorie di immobili e strutture turistico-ricettive, gli immobili per fiere espositive, manifestazioni sportive, quelli destinati a discoteche e sale da ballo, gli immobili destinati a cinema e teatri. Questi ultimi vengono esonerati dal pagamento dell’IMU anche per il 2021 e il 2022.

Le misure per le piccole imprese includono:

  • la proroga della moratoria di prestiti e mutui dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021 (31 marzo 2021 per il comparto turistico);
  • il rifinanziamento per 7,8 miliardi di euro (per il triennio 2023-24-25) del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, al fine di favorire l’accesso al credito attraverso la concessione di una garanzia pubblica.

Ulteriori stanziamenti e agevolazioni sono previste per chi acquista e immatricola in Italia autovetture a basse emissioni di CO2, per il rilancio e lo sviluppo di società controllate dallo Stato, per incentivare gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche.

Misure fiscali

Per supportare la liquidità di famiglie ed imprese, il D.L. n.104/2020 ha previsto lo stanziamento di ulteriori 6,5 miliardi di euro per l’adozione di diverse misure in campo fiscale.

In particolare, vengono riprogrammate le scadenze dei versamenti tributari e contributivi sospesi nella fase di emergenza, in modo da ridurre l’onere per i contribuenti nell’anno 2020. Nello specifico:

  • Per i versamenti sospesi nei mesi di marzo, aprile e maggio, il 50% del totale potrà essere versato, senza applicazione di sanzioni o interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione (fino a quattro rate mensili) con pagamento della prima rata entro il 16 settembre; il 50% rimanente potrà essere corrisposto, senza sanzioni o interessi, con una rateizzazione di massimo 24 mesi.
  • Per i lavoratori autonomi, i soggetti ISA e i forfettari che abbiamo avuto un calo di fatturato di almeno il 33% nel primo semestre 2020 rispetto al primo semestre 2019, il secondo acconto IRPEF, IRAP, IRES viene spostato dal 30 novembre 2020 al 30 aprile 2021.
  • Viene spostata dal 31 agosto al 15 ottobre 2020 la data finale della sospensione dei termini dei versamenti delle cartelle di pagamento e degli avvisi esecutivi sulle entrate tributarie dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.

Si proroga al 31 dicembre 2020 l’esonero del pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e del canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP) per le attività di ristorazione gravemente danneggiate.

Cashback

Il Governo ha stanziato 1,75 miliardi di euro per finanziare, dal 1° Dicembre 2020, il cosiddetto “cashback”, un meccanismo premiale per i consumatori che fanno acquisti con pagamento tracciabile (Bancomat, carta di credito).

Per alcune categorie di acquisti (escluso l’e-commerce), il consumatore accumulerà una serie di “punti” che gli consentiranno di vedersi restituire dallo Stato fino a 2000 Euro all’anno sul proprio conto corrente, in tranche semestrali (prima delle vacanze estive e prima dell’inizio dell’anno successivo).

La norma ha una evidente motivazione “anti-evasione” e sarà meglio definita con i necessari provvedimenti attuativi, che definiranno meglio importo delle restituzioni e tipi di transazioni inclusi.