Tutto quello che c’è da sapere sull’agevolazione: che cos’è, chi può richiederla, quali interventi sono ammessi, le modalità di fruizione e il cumulo con altre agevolazioni.

L’Agenzia delle Entrate ha emanato lo scorso 24 Luglio la Guida operativa relativa al “Superbonus 110%”.

ll Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. L’aumento dell’aliquota apre la possibilità di finanziare per intero la spesa per alcuni tipi di ristrutturazione, mediante l’abbattimento delle imposte dovute allo Stato sull’IRPEF, purché gli interventi realizzino determinati standard di valorizzazione degli immobili.

Le nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (c.d. Sisma bonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus).

Tra le novità introdotte, è prevista la possibilità, al posto della fruizione diretta della detrazione, di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto in fattura pari all’intera somma dovuta dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. Il meccanismo è finalizzato a consentire il miglioramento degli edifici sul piano energetico o sismico, anche nel caso, molto frequente dopo la crisi generata dall’emergenza da Coronavirus, in cui non si disponga della liquidità monetaria sufficiente per affrontare questo tipo interventi, generalmente costosi.

Al fine usufruire dell’agevolazione è necessario che l’immobile acquisisca almeno 2 classi energetiche in più (da certificare prima dei lavori e dopo i lavori ad opera di un tecnico abilitato).

A chi interessa

Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:

  • Condomìni;
  • Persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento;
  • Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”;
  • Cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
  • Onlus e associazioni di volontariato;
  • Associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Non occorre essere proprietari dell’edificio oggetto dell’intervento per richiedere il bonus, in quanto possono beneficiare dell’agevolazione fiscale anche i titolari di diritto reale di godimento (usufrutto, uso e abitazione), i nudi proprietari, i detentori con contratto di locazione o comodato regolamentare registrato, purché muniti del consenso all’esecuzione dei lavori da parte sia del proprietario che dei familiari del possessore o detentore.

I soggetti Ires rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.

Gli interventi agevolabili

Interventi principali o trainanti

 Il Superbonus spetta in caso di:

  • Interventi di isolamento termico sugli involucri e le superfici attraverso il cd. “cappotto termico”, riguardanti almeno il 25% delle superfici lorde;
  • Sostituzione (e non aggiunta) degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni, ossia degli impianti di riscaldamento dell’edificio con un impianto a pompa di calore o a condensazione, impianti di microgenerazione o collettori solari per la produzione di acqua calda;
  • Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
  • Interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Per i limiti di spesa consultare la tabella n. 4 contenuta nella Guida Ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, pag. 21.

Interventi aggiuntivi 

Oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel Superbonus anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico. Tra i cosiddetti interventi “trainati” o aggiuntivi rientrano:

  • Interventi di efficientamento energetico
  • Installazione di impianti solari fotovoltaici
  • Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
  • Interventi di sostituzione degli infissi.

Gli interventi aggiuntivi danno diritto alla detrazione anche senza essere legati ad un intervento principale quando sono compiuti su immobili vincolati, per i quali non sia possibile compiere gli interventi edilizi trainanti a causa di limitazioni derivanti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio o da regolamenti edilizi ed urbanistici e ambientali.

Maggiori dettagli sugli interventi agevolabili sono contenuti nella Guida dell’Agenzia delle Entrate.

Come funziona il Superbonus 110%

La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.

In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

La cessione può essere disposta in favore:

  • dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
  • di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
  • di istituti di credito e intermediari finanziari.

È importante evidenziare che i soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione. Questa possibilità riguarda anche gli interventi:

  • di recupero del patrimonio edilizio (lettere a), b e h) dell’articolo 16-bis del TUIR);
  • di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate, Art. 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160);
  • per l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (Art. 16-ter del decreto legge n. 63 del 2013).

Per esercitare l’opzione di sconto o cessione del credito, oltre agli adempimenti ordinariamente previsti per ottenere le detrazioni (bonifico dedicato, comunicazione all’ENEA, certificazioni energetiche ante e post lavori), il contribuente deve acquisire anche:

  • l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico,che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati da parte di Architetti, Geometri, Ingegneri, Periti.
  • il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF.

Idonea comunicazione andrà inviata telematicamente all’Agenzia Entrate.

I professionisti che rilasciano le certificazioni e le asseverazioni di cui sopra devono stipulare idonea polizza professionale con massimale di almeno 500.000 Euro.

Condizioni da rispettare per ottenere la detrazione

Ricapitoliamo le condizioni fondamentali che è necessario rispettare al fine di ottenere la detrazione del 110% del Superbonus:

  • Gli interventi finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio comportino il miglioramento energetico di almeno due classi. Il miglioramento deve essere attestato dal rilascio dell’APE (Attestato di Prestazione Energetica) prima dell’intervento e dopo.
  • Gli interventi finalizzati all’adeguamento antisismico dell’edificio devono comportare il miglioramento di almeno una classe.
  • Gli interventi cd. “trainati” possono beneficiare della detrazione solo se compiuti unitamente a uno degli interventi trainanti (eccezioni di cui sopra escluse) e devono comunque determinare il miglioramento di almeno due classi energetiche o comunque arrivare alla classe energetica più alta.
  • L’agevolazione fiscale spetta per i lavori realizzati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.