Nell’ottica di velocizzare e semplificare le procedure di affidamento in concomitanza con l’emergenza sanitaria in atto, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha pubblicato un apposito vademecum rivolto alle stazioni appaltanti, contenente le norme già presenti nel Codice dei Contratti ed applicabili non solo in situazioni di estrema emergenza come quella attuale, ma ogniqualvolta si rendano necessarie (in presenza dei presupposti di legge).

Nel documento “ANAC vademecum: per velocizzare e semplificare gli appalti pubblici”, l’ente riassume le principali misure e disposizioni in materia di contratti pubblici che consentono il ricorso a procedure rapide di affidamento, nell’intento di agevolare l’azione delle stazioni appaltanti nel rispetto della normativa vigente. Le principali norme sono infatti contenute nel D.Lgs. n. 50/2016, ma spesso le disposizioni non sono conosciute o applicate dalle amministrazioni pubbliche, causando ritardi e rallentamenti nell’aggiudicazione degli appalti.

Anche la Commissione Europea, con la Comunicazione 2020/C 108 I/01, ha voluto richiamare l’attenzione sulle previsioni già presenti nel sistema normativo Europeo in materia di appalti pubblici (rif. Direttive UE 2014), per velocizzare le pratiche di affidamento e far fronte a situazioni emergenziali. 

Le soluzioni operative suggerite dalla Commissione includono:

  1. Il ricorso alla riduzione dei termini delle procedure ordinarie di aggiudicazione, con la possibilità di ridurre a 15 giorni (anziché 35) il termine di presentazione delle offerte per le procedure aperte e a 10 giorni (anziché 30) quello delle procedure ristrette, per cui si riducono a 15 giorni anche i termini di presentazione delle domande di partecipazione;
  2. Il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, quando ammissibile, che consente di negoziare direttamente con i potenziali contraenti senza obblighi di pubblicazione, termini, numero minimo di candidati da consultare o altri obblighi procedurali.
  3. Il ricorso all’affidamento diretto ad un operatore economico preselezionato, se risulta essere l’unico in grado di consegnare le forniture necessarie, nel rispetto dei vincoli tecnici e temporali imposti dall’estrema urgenza.

La Comunicazione Europea suggerisce poi di coinvolgere direttamente le imprese mediante strumenti digitali innovativi e l’organizzazione di eventi telematici.

Le disposizioni per l’accelerazione delle procedure contenute nel Codice dei Contratti identificano diversi casi in cui è possibile introdurre semplificazioni per accelerare le procedure di aggiudicazione e l’inizio dei lavori in situazioni di emergenza:

  1. PUBBLICITÀ DI BANDI E AVVISI – Si può procedere all’affidamento senza preventiva pubblicazione di bando o avviso, senza incorrere in illegittimità della procedura, ove ricorrano tutti i seguenti elementi: necessità di accertare e dichiarare, con atto motivato anteriore all’avvio della procedura di affidamento, che l’omessa pubblicazione del bando o avviso è consentita dal Codice; rispetto di necessarie forme minime di pubblicità (avviso volontario su GUCE o GURI in ragione dell’importo); rispetto del termine dilatorio di 10 giorni prima della stipulazione del contratto.
  • RIDUZIONE DEI TERMINI DELLE PROCEDURE – Per ragioni di urgenza, adeguatamente motivate, sia in appalti sopra soglia che sotto soglia, è possibile ridurre i termini per la presentazione dell’offerta da 35 a 15 giorni dalla data di invio del bando, e da 30 a 10 giorni in caso di offerta elettronica, sia per le procedure aperte che per le procedure ristrette.
  • PROCEDURE SEMPLIFICATE SOTTOSOGLIA È possibile dimezzare i termini previsti per le procedure ordinarie con riferimento all’affidamento di contratti sottosoglia, che anche in questo caso si riducono a 15 giorni. Inoltre, per i contratti sottosoglia restano valide le più agevoli modalità di affidamento, che comprendono: affidamento diretto, amministrazione diretta, procedura negoziata, forme semplificate di pubblicità, ricorso al mercato elettronico e non applicazione della clausola “stand still”.
  • CONCLUSIONE DEL CONTRATTO – Il termine di stand stilldi 35 giorni prima della stipulazione del contratto di appalto non trova applicazione in diversi casi:

Se è stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invio oppure esse risultano già respinte con decisione definitiva;

Nel caso di un appalto basato su un accordo quadro;

Nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione;

Per importi inferiori alla soglia comunitaria nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico;

Per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta sottosoglia;

Per affidamenti di importo compreso tra 40.000 euro e 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’art. 35 per le forniture e i servizi.

  • ESECUZIONE ANTICIPATA – A prescindere dalla stipulazione del contratto e dall’osservanza dello stand still, le stazioni appaltanti possono dare avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza:

– Per ovviare a situazioni di pericolo: per persone, animali o cose; per l’igiene e la salute pubblica; per il patrimonio storico, artistico e culturale;

– Nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione può determinare un grave danno all’interesse pubblico, compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

  • PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO – Per ragioni di estrema urgenza a causa di eventi imprevedibili, emergenze di protezione civile o casi urgenti di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati, e a condizione che i termini per altri tipi di procedure non possano essere rispettati per cause non imputabili alle stazioni appaltanti, è possibile ricorrere a una procedura di affidamento negoziata senza pubblicazione del bando, in cui l’amministrazione aggiudicatrice sceglie l’operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione e valutando le offerte di almeno cinque operatori economici. Il possesso dei requisiti per ricorrere a tale semplificazione deve essere dichiarato tramite autocertificazione.

Ulteriori disposizioni riguardano:

  • Subappalto: il possesso dei requisiti può essere autocertificato in caso di affidamento con procedura negoziata senza bando per motivi di urgenza ed esecuzione diretta in somma urgenza;
  • Offerte anomale: è prevista l’esclusione automatica in caso di affidamenti al prezzo più basso con 10 o più offerte;
  • Modifiche contrattuali: possono avvenire per circostante impreviste e imprevedibili senza la necessità di nuove procedure di affidamento, a condizione che le modifiche non alterino la natura generale del contratto;
  • Risoluzione del contratto:il termine per controdedurre a contestazioni di inadempimento può essere inferiore a 10 giorni;
  • Incarichi di progettazione: quando i termini per le varie procedure attuabili non possono essere rispettati per motivi di urgenza, si può fare ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando;
  • RUP: il ruolo di supporto al RUP può essere svolto da professionisti esterni se non vi è adeguata professionalità all’interno;
  • Inversione procedimentale: è possibile esaminare le offerte prima della verifica dei requisiti anche per gli affidamenti nei settori ordinari;
  • Progettazione: è consentita l’omissione di uno o entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il libello successivo contenga tutti gli elementi previsti per quello omesso.

È auspicabile che in questa situazione di emergenza le amministrazioni pubbliche recepiscano e adottino le disposizioni contenute nel documento riassuntivo dell’ANAC, al fine di velocizzare e semplificare le procedure di appalto, sussistendo ad oggi tutti i presupposti per l’applicazione.