Il Decreto Rilancio ha previsto, con l’art. 28, alcune misure economiche atte ad aiutare le imprese a contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19: è stato infatti introdotto un credito di imposta fino al 60% su canoni di locazione, leasing e di concessione di immobili delle piccole attività economiche, nell’ottica di ridurre i costi fissi delle imprese che nel periodo di lockdown abbiano subito una notevole riduzione di entrate e ricavi.

La Circolare n.14 firmata dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, fornisce i primi chiarimenti sull’utilizzo della misura agevolativa prevista dal D.L. n.34/2020, che prevede come “ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, spetta un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo”.

Dai requisiti per accedere sino alle modalità di fruizione del credito, il documento di prassi si sofferma anche sui beneficiari includendo anche i forfetari e gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale.

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 32/E, ha inoltre istituito il Codice Tributo “6920”, che consente alle imprese la compensazione con modello F24, utilizzando i servizi telematici delle Entrate.

IN COSA CONSISTE – Il credito d’imposta è pari al 60% del canone locazione degli immobili ad uso non abitativo e al 30% del canone nei casi di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda. Il credito include anche i canoni di leasing operativo (non è invece valido nei casi di leasing finanziario) e di cessione di immobili ad uso non abitativo, a patto che essi siano destinati allo svolgimento di un’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

L’importo da prendere a riferimento è quello versato nel periodo d’imposta 2020 per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio.

È comunque necessario che il canone sia stato corrisposto: in caso di mancato pagamento la possibilità di utilizzare il credito d’imposta resta sospesa fino al momento del versamento. Se il canone invece è stato versato in via anticipata, sarà necessario individuare le rate relative ai mesi di fruizione del beneficio parametrandole alla durata complessiva del contratto.

Quando le spese condominiali sono pattuite come voce unitaria all’interno del canone di locazione e tale circostanza risulti dal contratto, anche le spese condominiali possano concorrere alla determinazione dell’importo sul quale calcolare il credito d’imposta.

A CHI SPETTA – Il credito d’imposta spetta a condizione che i soggetti esercenti attività economica abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

Il calo del fatturato o dei corrispettivi deve essere verificato mese per mese. Quindi può verificarsi il caso, ad esempio, che spetti il credito d’imposta solo per uno dei tre mesi.

Il calcolo dei corrispettivi va eseguito prendendo a riferimento le operazioni eseguite in tali mesi fatturate certificate: la data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell’operazione per le fatture immediate, e la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura per le fatture differite.

Per le imprese il cui esercizio non coincide con l’anno solare, occorre fare riferimento al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020, ad esempio le imprese con periodo di imposta 1 giugno 2019-31 maggio 2020 dovranno fare riferimento all’esercizio 1 giugno 2018-31 maggio 2019.

Beneficia del credito d’imposta per canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda chi svolge attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19 maggio 2020).

Il credito di imposta è riconosciuto alle strutture alberghiere e agrituristiche a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente. Sono inclusi anche coloro che svolgono un’attività alberghiera o agrituristica stagionale; in tal caso, i mesi da prendere a riferimento ai fini del credito d’imposta sono quelli relativi al pagamento dei canoni di aprile, maggio e giugno.

Vi rientrano anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Per questi ultimi l’eventuale svolgimento di attività commerciale in maniera non prevalente rispetto a quella istituzionale non pregiudica la fruizione del credito d’imposta anche in relazione a quest’ultima attività. Tra i beneficiari si ritengono inclusi anche i forfetari e le imprese agricole.

Non sono inclusi tra i beneficiari del credito coloro che svolgano attività commerciali o attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.

UTILIZZO DEL CREDITO – Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, o nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa. Il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa oppure in compensazione (articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 24) successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni. La compensazione avviene utilizzando il modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e indicando il codice tributo “6920”.

In alternativa, il credito di imposta può essere ceduto. La cessione può avvenire a favore del locatore o del concedente, oppure di altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito per questi ultimi. Nell’ipotesi in cui il credito d’imposta sia oggetto di cessione al locatore o concedente il versamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione, nei confronti dell’amministrazione finanziaria. In altri termini, in questa particolare ipotesi è possibile fruire del credito anche in assenza di pagamento, fermo restando, però, che deve intervenire il pagamento della differenza dovuta rispetto all’importo della cessione pattuita. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione del credito d’imposta saranno definite nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate previsto per le altre misure emanate per fronteggiare l’emergenza da COVID-19.

DIVIETO DI CUMULABILITÀ – Il comma 8 del Decreto, art.28, prevede l’espresso divieto di cumulo del credito di imposta in oggetto con quello previsto dall’art. 65 del D.L. n.18/2020 in relazione ai canoni di locazione pagati relativi al mese di marzo (cd. “Credito di imposta per botteghe e negozi”), al fine di evitare la sovrapposizione del credito già erogato in capo ai medesimi soggetti e per le medesime spese. Nel caso in cui non sia stato ancora utilizzato il credito di imposta per botteghe e negozi, le imprese potranno fruire di quello all’art. 28, fermo restando il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi per la fruizione elencati in precedenza.