Il Bonus Pubblicità è un’agevolazione fiscale erogata sotto forma di credito di imposta da utilizzarsi in compensazione sul modello F24. Esso ha l’obiettivo di aiutare le aziende ed i professionisti a crescere, incentivando l’utilizzo di strumenti pubblicitari. Tuttavia, molte restano le esclusioni: non tutti gli strumenti di pubblicità sono infatti validi ai fini del credito.

Vediamo in seguito le novità per il 2020 introdotte con il Decreto Rilancio, chi può richiedere il bonus e come e quali strumenti rientrano nel campo di applicazione. 

LE NOVITÀ PER IL 2020

Il Decreto Rilancio del 13 maggio 2020 ha innalzato al 50% il bonus sugli investimenti pubblicitari per l’anno 2020, erogato sottoforma di credito di imposta ed inizialmente previsto nella misura del 30% dal precedente Decreto “Cura Italia”.

Il bonus è utilizzabile nel limite massimo di spesa di 60 milioni di euro stanziati dal Governo, stabilito ai sensi del comma 3 dell’art. 57-bis, che nel precedente Decreto stanziava un limite massimo di 27,5 milioni di euro.

Seguendo quando previsto dal Cura Italia, anche il Decreto Rilancio prevede che il bonus venga calcolato sul valore di tutti gli investimenti pubblicitari effettuati nell’anno 2020, e non più entro il 75% degli investimenti incrementali effettuati rispetto all’anno precedente, come previsto dallo scorso D.L. n.59 del 28 giugno 2019.

AVENTI DIRITTO E MODALITÀ DI RICHIESTA

Possono usufruire del Bonus Pubblicità sotto forma di credito di imposta imprese, lavoratori autonomi e enti non commerciali. Per poter usufruire del credito d’imposta al 50% sulla pubblicità, occorre programmare e realizzare un investimento pubblicitario nel corso dell’anno 2020.

Le modalità di richiesta del credito si suddividono in due fasi:

  1. Richiesta di prenotazione – È possibile presentare le nuove domande per usufruire del bonus tra il 1° e il 30 settembre 2020, mentre restano valide quelle già presentate tra il 1° e il 31 marzo 2020. Durante questo periodo di tempo, dovrà essere dichiarato, compilando il Modello predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento per l’informazione e l’editoria, l’importo previsionale massimo delle spese 2020, che verrà poi trasmesso tramite comunicazione ufficiale telematica.  Gli importi indicati saranno quelli massimi ammissibili e, ai fini della richiesta del credito, l’importo totale effettivamente speso a fine anno potrà essere inferiore ma non superiore.
  1. Dichiarazione telematica – Nella dichiarazione telematica, da inviare entro il periodo 1° gennaio-31 gennaio 2021, dovrà essere indicato il totale delle fatture effettivamente contabilizzate relative alle spese pubblicitarie effettuate dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020. Successivamente entro il mese di marzo 2021 arriverà la comunicazione ufficiale dal Dipartimento per l’Informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri con l’elenco di tutte le società ammesse al credito.

SPESE AMMESSE AL BONUS PUBBLICITÀ

Sono ammesse al calcolo del credito di imposta le spese relative ad investimenti pubblicitari su giornali e magazine, cartacei e digitali, televisione e radio qualificati, che devono necessariamente avere la caratteristica obbligatoria di essere testate giornalistiche registrate al Tribunale con un direttore responsabile di riferimento.

Non rientrano nell’agevolazione, quindi:

  • La realizzazione di grafica pubblicitaria;
  • La pubblicità sui social media (Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, LinkedIn, ecc.) o quella attraverso banner pubblicitari su portali online (es. Google);
  • Le spese per la realizzazione di volantini cartacei periodici, cartellonistica, ecc.
  • Le spese per pubblicità su siti Web non registrati come testata giornalistica.

Appare evidente come, sebbene il Decreto Rilancio abbia notevolmente ampliato la base di spesa rimborsabile, includendo nel calcolo del Bonus tutte le spese effettuate nell’anno 2020 e non solo quelle incrementali, molti strumenti pubblicitari importanti per la crescita delle imprese in una realtà sempre più legata al mondo digitale siano ancora esclusi dal calcolo del bonus.

Soprattutto in seguito al periodo di emergenza da Covid-19, durante il quale molte attività hanno dovuto investire nel mondo online e dell’e-commerce per sopravvivere, le spese pubblicitarie ammesse al calcolo del credito appaiono troppo limitate e insufficienti per la ripresa delle imprese italiane.